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chi siamo

ASSOCIAZIONE

Carissimi Amici

Grazie all’opera instancabile di d. Battista Cimino ed al sostegno di tantissimi amici meravigliosi la nostra attività Missionaria e caritativa verso gli Ultimi ed i Poveri sta crescendo sempre di più nella nostra chiesa diocesana . Un fermento sempre crescente si va diffondendo tra i giovani attratti dall’ideale di un mondo più umano e più giusto. I nostri progetti di aiuto all’infanzia, ai disabili , ai sofferenti ed ai miserabili in terra di missione provocano sempre più consensi, simpatie e desiderio di collaborare tra la gente buona e generosa del nostro popolo. I bambini , i giovani , gli adulti, gli anziani anche i malati e i sofferenti , tutti esprimono il desiderio di fare qualcosa, di dare il loro piccolo contributo per la costruzione di un nuovo mondo , tanto sognato da tutti noi e predicato fino all’ultimo respiro dal grande Papa Giovanni Paolo II. Per questo motivo il Centro Missionario Diocesano ha dato vita ad una Associazione di volontariato naz. ed internazionale per una configurazione giuridica di tutte le attività che si vanno svolgendo. L’Associazione si chiama “ Stella Cometa Onlus”, poiché è stata registrata il 23 dicembre 2004, a ridosso del Natale . Il nome stesso è il suo programma operativo, vuole diffondere nel mondo la grande Luce di Cristo mediante il profumo dell’Amore solidale e misericordioso come fece il “buon samaritano”. Noi facciamo questo da molti anni , ma vogliamo crescere e dare a chiunque la possibilità di entrare in questa rete di solidarietà. Anche a Cosenza va crescendo il numero dei poveri , specialmente extra-comunitari bisognosi di aiuto. Per questo, apriamo a Cosenza, nel cuore della città , in via Popilia, 39 (presso i locali della Ferrovia della Calabria, che ringraziamo per la meravigliosa disponibilità ) il nostro Centro di Pastorale Missionaria, chiamato appunto “STELLA COMETA”.

Statuto dell'Associazione Stella Cometa Onlus


Art. 1

Costituzione

E' costituita l'associazione di volontariato non lucrativa di utilità sociale e di cooperazione con i paesi in via di sviluppo denominata "ASSOCIAZIONE STELLA COMETA ONLUS".

L'Associazione ha sede in Cosenza alla via Popilia n.39.

Art. 2

Scopi

L'Associazione è apartitica ed apolitica, non ha scopo di lucro, si propone, in osservanza ed in applicazione della legislazione italiana in materia, esclusivamente finalità di solidarietà sociale, mediante lo svolgimento di attività nei settori dell'assistenza sociale e del volontariato . Essa intende perseguire le proprie finalità, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.
Per il raggiungimento di tale scopo l'associazione si propone di:

  • compiere attività di cooperazione in favore delle popolazioni in via di sviluppo;
  • promuovere la convivialità delle differenze fra i popoli, le culture,le religioni, le confessioni religiose, i gruppi umani, le persone;
  • promuovere scambi tra i popoli e le chiese del mondo;
  • promuovere e realizzare progetti che favoriscano una cultura di pace, di giustizia, di riconciliazione e di solidarietà, nonché progetti volti all'assistenza d'urgenza per calamità naturali e conflitti;
  • promuovere informazioni e formazione sui temi della mondialità, interculturalità, pace e solidarietà soprattutto nei paesi in via di sviluppo;
  • studiare progetti di solidarietà sia a livello nazionale che di cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo;
  • promuovere il volontariato, curandone la formazione, ispirata alle finalità dell'Associazione.


Particolare attenzione sarà rivolta agli immigrati sul territorio nazionale per i quali saranno organizzate attività di animazione per favorirne la piena integrazione.

L'Associazione promuoverà anche iniziative per la società civile affinché i diritti-doveri degli immigrati trovino piena realizzazione.

L'Associazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse o accessorie.

L'Associazione è apartitica ed apolitica, non ha scopo di lucro, e si propone, in osservanza ed in applicazione della legislazione italiana in materia, esclusivamente finalità di solidarietà sociale, mediante lo svolgimento di attività nei settori dell'assistenza sociale.

Essa intende perseguire le proprie finalità, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

Art. 3

Svolgimento delle attività

Per raggiungere i suddetti scopi l'Associazione si pone sulla linea della Cooperazione e del Volontariato Internazionale, collaborando con altre associazioni e organismi nazionali ed internazionali che si prefiggono gli stessi obbiettivi di unità di pace e solidarietà per gli ultimi.

L'associazione tramite i propri organi intratterrà rapporti con gli enti amministrativi locali e centrali e con qualsiasi altro organismo associativo e non che possa essere utile al fine di raggiungere i propri obbiettivi.

Art. 4

Partecipazione all'associazione Soci

Può far parte dell'Associazione chiunque (persone fisiche, associazioni, movimenti, enti locali, regione, fondazioni, enti pubblici e privati ecc) a patto che ne condivida gli scopi e lo statuto. Infatti, pur essendo l'Associazione di ispirazione cristiana è aperta ad ogni uomo di buona volontà.

Sono associati dell'Associazione, i soci fondatori partecipanti all'atto costitutivo, i soci ordinari e i sostenitori che, condividendone in modo espresso gli scopi, presentino richiesta scritta.

I soci prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito.

Gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

Ai soci è altresì riconosciuto il diritto a candidarsi in tutti i tipi di cariche elettive. Gli associati hanno i diritti di informazione e controllo stabiliti dalla legge e dallo statuto. Gli associati hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, come preventivamente concordato con il Consiglio Direttivo, ai sensi della legge.

Nel caso in cui gli associati svolgano attività tali da comprometterne la loro sicurezza psico-fisica, saranno opportunamente assicurati contro gli infortuni e le malattie nonché per la responsabilità civile verso terzi.

La condizione di associato sarà mantenuta a tempo indeterminato, salvo la libertà lasciata allo stesso di recedere dall'Associazione. In tal caso la richiesta dovrà essere indirizzata al Presidente che la sottoporrà al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. La cancellazione avrà effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima.

Gli associati devono versare quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo.
Gli associati sono obbligati:

  • a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  • a svolgere le attività preventivamente concordate;
  • a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione;


La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

Potranno essere esclusi, su iniziativa del consiglio direttivo, i soci che:

  • non partecipino alla vita dell'associazione ovvero pongano in essere comportamenti contrari allo scopo che si discostano dallo spirito dello statuto, dalle leggi e dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  • non eseguano in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal consiglio direttivo e/o dall'assemblea per il proseguimento dello scopo sociale;
  • non adempiano i doveri inerenti alla qualità di associato con gli impegni assunti verso l'associazione. La deliberazione del Consiglio direttivo è inappellabile.


La qualità di socio non è trasmissibile a terzi per atto tra vivi né a causa di morte a nessun titolo.

art. 5

Sedi Secondarie corrispondenti

Potranno essere istituite sedi secondarie corrispondenti ovunque vi siano persone che vogliano condividere lo spirito dell'associazione. In tal caso i nuovi gruppi nasceranno su richiesta di almeno sette associati fatta al Consiglio direttivo dell'Associazione che delibererà in merito. Le sedi secondarie potranno essere istituite sia in Italia che all'estero e svolgeranno attività meramente propositive e di realizzazione degli scopi istituzionali e dovranno uniformarsi al presente statuto ed al regolamento interno dell'associazione. Gli associati delle sedi secondarie in conformità a quanto stabilito nello statuto e nell'eventuale regolamento parteciperanno alla vita dell'Associazione e presenzieranno all'unica assemblea indetta presso la sede principale. Se la sede secondaria o la succursale sarà ubicata all'estero o in altre regioni d'Italia diverse da quella in cui l'Associazione ha la sede principale, potrà partecipare all'Assemblea un apposito delegato con delega autenticata da Funzionario abilitato o Autorità Consolare, con facoltà di espressione di tanti voti quanti sono gli associati deleganti. Per ciascuna sede il Consiglio Direttivo potrà nominare un Responsabile nonché un Segretario da scegliersi tra gli associati ma anche tra estranei all'associazione. Il responsabile entro il 30/11 di ogni anno produrrà al Presidente del Consiglio Direttivo una relazione dallo stesso asseverata delle spese preventive da sostenersi che verrà vagliata dal Consiglio Direttivo e che, se ritenuta congrua, sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio preventivo. Ugualmente entro il 30 aprile di ogni anno produrrà al Presidente un rendiconto sempre asseverato che verrà vagliato dal Consiglio Direttivo e se ritenuto congruo inserito nel bilancio consuntivo e sottoposto all'assemblea degli associati in sede di approvazione dello stesso. Per il controllo della contabilità e dell'attività delle sedi secondarie potrà essere conferito specifico mandato ad un componente del Consiglio direttivo ovvero anche a terzi estranei all'associazione dotati di specifiche competenze professionali a cui potrà essere corrisposto un compenso stabilito dal consiglio direttivo in base alle tariffe professionali.

Inoltre il responsabile delle sedi secondarie produrrà relazione trimestrale asseverata attestante le attività compiute e proporrà al Consiglio direttivo le istanze degli aspiranti associati che saranno ammessi secondo le modalità fissate nel presente statuto.

Inoltre il responsabile potrà proporre, trasmettendoli al presidente del consiglio direttivo progetti conformi agli scopi istituzionali che verranno vagliati dal consiglio direttivo che deciderà insindacabilmente circa l'opportunità di sottoporli all'assemblea in sede di approvazione del piano di attività.

art. 6

Patrimonio dell'associazione

Il patrimonio sociale è formato:

  • dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati;
  • contributi a qualsiasi titolo elargiti da qualsiasi istituzione pubblica, ente, organismi o privati;
  • donazioni o lasciti;
  • entrate per servizi prestati dall'associazione e da ogni altro tipo di entrata derivante dall'attività di associazione e dai redditi del medesimo patrimonio
  • beni mobili ed immobili;
  • rimborsi derivanti da convenzioni stipulate con le istituzioni pubbliche , private o persone fisiche.


In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'associazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.)

art.7

Gestione economica

La gestione economica dell'associazione va dal primo gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno.

L'esercizio si chiude entro il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 maggio il Consiglio Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione , a disposizione di tutti coloro i quali abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

art.9

Organi dell'associazione.

Sono organi dell'Associazione:

  • l'Assemblea;
  • il Presidente;
  • il Consiglio Direttivo.


art. 10

Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ammessi dal Consiglio Direttivo esclusi quelli che abbiano in corso provvedimenti disciplinari. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente. In caso di inadempimento o assenza di quest'ultimo presiede il Vice Presidente ovvero in mancanza di questi un suo delegato o in mancanza di delega dal più anziano membro dello stesso.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente, da notificarsi almeno 15 giorni prima mediante esposizione all'Albo dell'Associazione e previa comunicazione all'Albo delle sedi secondarie.
La convocazione conterrà l'ordine del giorno scritto.

Spetta all'assemblea deliberare in merito a:

  • approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
  • approvazione del piano di attività;
  • nomina del Consiglio Direttivo;
  • ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporle;
  • modifiche dello statuto su proposta del Consiglio direttivo;
  • scioglimento dell'Associazione;
  • devoluzione del patrimonio;


L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta di almeno due terzi degli aventi diritto al voto che ne ravvisino la necessità.

Ogni associato ha diritto ad un voto che sarà palese. E' ammessa la rappresentanza a condizione che il rappresentante sia un socio. La delega deve essere fatta per iscritto. L'assemblea è legalmente costituita se sono presenti in prima convocazione la maggioranza più uno degli aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è costituita qualsiasi sia il numero degli aventi diritto al voto intervenuti. L'eventuale seconda convocazione avviene in modo automatico dopo un'ora dalla prima. In ogni caso le delibere debbono essere prese a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, le modifiche dello statuto e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza. In tutte le votazioni relative all'approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la responsabilità degli appartenenti al Consiglio Direttivo, questi non hanno diritto al voto.

art. 11

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di cinque membri membri. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Nell'ambito del Consiglio direttivo i due fondatori dell'Associazione (d. Giovambattista Cimino e d. Antonio Abruzzini) restano membri di diritto a tempo indeterminato.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il vice Presidente, il segretario, e il tesoriere.

In sede di costituzione dell'Associazione i soci fondatori eleggono i tre componenti del Consiglio Direttivo che si associano ai due membri di diritto.

Qualora durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio Direttivo s'intenderà decaduto.

In sede di riunione del Consiglio Direttivo il voto potrà essere delegato da ciascun membro ad una altro appartenente.

Dalla nomina a membro del Consiglio Direttivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

Il Consiglio Direttivo tra l'altro:

  • provvede alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
  • determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
  • stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
  • provvede alla stesura di un regolamento dello svolgimento delle attività associative e dei poteri da esercitare da parte dei singoli componenti del Consiglio Direttivo;
  • decide relativamente ad azioni disciplinari verso gli associati;
  • determina l'eventuale ammontare delle quote sociali;- provvede alla riscossione di eventuali entrate ed alla determinazione della destinazione delle stesse.


Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal vicepresidente o da tre membri dei suoi componenti; è presieduto dal Presidente, ed in sua mancanza dal vicepresidente o da un suo delegato. In mancanza di delega scritta dal suo componente più anziano. Il Consiglio Direttivo è convocato , almeno otto giorni prima della riunione , mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o fax inoltrato almeno due giorni prima delle data prevista per la riunione.

art. 12

Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno e resterà in carica fino al rinnovo del consiglio direttivo ed è rieleggibile.

Il Presidente o in sua assenza o impedimento il vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo.

Il Presidente:

  • convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
  • stipula tutti gli atti formali necessari al corretto svolgimento dell'attività associativa;
  • custodisce i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo mettendoli a disposizione degli associati che lo richiedano;
  • coordina e dirige le attività nelle quali l'associazione è impegnata.


In caso di urgenza esercita i poteri del C.D. convocando subito lo stesso organo per l'opportuna ratifica.
Può delegare parte dei propri compiti o singoli atti a uno o più associati.13

art. 13

Durata

L'Associazione è costituita senza limitazioni e durata nel tempo.

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le altre cause di cui all'art.27 c.c.;
c) per volontà espressa a maggioranza di tutti gli associati che partecipano all'Assemblea.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, i beni residui saranno devoluti a favore di altre organizzazioni di volontariato operanti in identico ed analogo settore .14

art.14

Utili di gestione

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano state effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

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